24.3.11

Accordi Miur-Regione Sicilia: dimissioni immediate dell’Assessore Regionale all’Istruzione e del Dirigente dell' U.S.R. Sicilia

L’ USB Scuola Palermo, dopo avere messo in evidenza, nei mesi scorsi, la scandalosa gestione della prima annualità degli Accordi Miur-Regione (progetti P.O.R. per garantire il successo scolastico degli alunni disabili e/o a rischio di emarginazione sociale), da parte della Regione Sicilia, continua a denunciare la farsa messa in atto anche per l’avvio della seconda annualità 2010/2011.
Nonostante la nota dell'ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Dipartimento Pubblica Istruzione datata 26/01/2011 ribadisca i criteri secondo i quali attribuire gli incarichi e la nota dell'ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 14/03/2011 indichi nel 24 Marzo la data entro cui svolgere le convocazioni, ad oggi le stesse non sono state effettuate. Questo enorme ritardo, per tutti i lavoratori della scuola che non possiedono i requisiti del decreto “salva-precari”, comporterà l'impossibilità di caricare il punteggio, relativo all'anno scolastico 2010/2011, all’atto dell’imminente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
Inoltre, come già denunciato dal nostro sindacato, il dilatarsi dei tempi di avvio dei progetti determinerà, come nell’annualità precedente, l’accavallarsi dello svolgimento degli stessi con le procedure di nomina a tempo indeterminato e determinato da “graduatorie ad esaurimento” previste per il mese di Settembre, generando ulteriore caos. 
Chiediamo l'individuazione di una soluzione tecnica che garantisca a tutti i lavoratori della scuola che hanno prestato servizio nei "Progetti Por annualità 2009/2010", non rientranti nel salva-precari, l'assegnazione del punteggio anche in relazione all'annualità 2010/2011.
Chiediamo, inoltre, le immediate dimissioni dell’Assessore Regionale all’Istruzione e del Dirigente dell' U.S.R. Sicilia per la gestione fallimentare degli accordi Miur-Regione Sicilia, le cui conseguenze negative ricadranno tutte sulle spalle dei lavoratori della scuola siciliana, nel silenzio totale dei sindacati concertativi   che hanno avallato come nuova panacea la soluzione tampone degli accordi Miur-Regione.


Palermo, 25/03/2011
USB P.I. Palermo Coordinamento Scuola


Comunicato versione PDF

20.3.11

Nuova nota dell'U.S.R. Sicilia sui Progetti Por (annualità 2011/2012)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff – Via Praga, 29 – Palermo – Tel.0916708215 – 0916708236

Prot. N.513800DRSI Palermo     del 14-3-2011

Oggetto : Accordo Miur/Regione Sicilia seconda annualità – Progetti POR per garantire il successo scolastico degli alunni disabili e/o a rischio di emarginazione sociale – Operazioni propedeutiche

L’ Assessorato regionale alla istruzione e formazione professionale ha comunicato che l’atto di impegno finanziario per la realizzazione della seconda annualità dei progetti di cui all’oggetto è stato positivamente riscontrato dagli Organi di controllo; è possibile, pertanto, dare formale avvio alla predetta seconda annualità.
Allo scopo di procedere nel più breve tempo possibile all’individuazione e all’assegnazione del personale ai progetti di cui all’oggetto, i Signori Dirigenti coordinatori dei CTRH e degli ODS, i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento per la seconda annualità, sono invitati a compilare e a restituire non oltre il 16 marzo p.v. – tramite fax o posta elettronica - agli Uffici degli Ambiti territoriali per territorio competenti e per conoscenza alla scrivente Direzione generale ( e-mail: magentile.usrsicilia@gmail.com ) la scheda allegata, specificando la tipologia dei profili professionali necessari per la realizzazione dei progetti medesimi.
Si ricorda che, ai sensi della nota congiunta prot. N. 1665 del 26/01/2011, ogni progetto avrà una dotazione di personale così costituita:
- 2 insegnanti specializzati per il sostegno;
- 2 insegnanti ( 1 di area linguistico-espressivo ed 1 di area scientifica-matematica-tecnologica) per il potenziamento delle abilità di base;
- 1 unità di personale ATA.
Per ciascun progetto, pertanto, occorrerà specificare, per il personale docente, la tipologia di personale, la classe di concorso prevista dalla programmazione; per il personale ATA, il profilo professionale ritenuto necessario.
Acquisite le richieste dei CTRH e/o degli ODS, i Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali della Sicilia procederanno alla convocazione del personale – docente e ATA – avente diritto entro il 24 marzo p.v.
Le procedure da seguire sono indicate nella già richiamata Nota prot. N. 1665 del 26/01/2011, che ad ogni buon fine si allega.
Delle tipologie di personale richiesto e delle procedure di convocazione, i Signori Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali daranno tempestiva informazione alle OO.SS provinciali del Comparto Scuola.

Si sottolinea l’estrema urgenza.

F.to IL DIRIGENTE VICARIO

Giuseppe Italia

14.3.11

Dopo l'11 marzo: "Verremo a riprenderci tutto: scuola, lavoro e dignità"

Si chiamava sciopero generale e generalizzato, ma si pronunciava "un fiume di USB" che con la sua corrente ha voluto rispondere alla crisi e alle politiche economiche di questo governo, una valanga di persone che in un solo colpo ha distrutto il silenzio dell'informazione e l'ostracismo politico invadendo le strade di Roma con la propria voglia di lottare, sognare, sperare ma soprattutto cambiare. Un sindacato vivo e pulsante, che respira a pieni polmoni, che con la forza delle proprie vertenze e del fare conflitto vuole ridare a tutti i lavoratori un presente carico di attese e un futuro denso di aspettative. L'Usb ha dimostrato che oggi è ancora possibile fare sindacato, lavorare in silenzio nei luoghi di lavoro per riprendersi i diritti tolti ed acquistarne di nuovi, lottare ogni giorno lontano dal clamore mediatico per ridare dignità al lavoro, opporsi alla crisi e al potere del capitalismo senza scendere a patti con il padronato. Lavoro, dignità e diritti queste sono le tre parole magiche urlate e cantate da questo grande flusso di lavoratori diventato l'11 Marzo un corpo solo. Noi dell'Usb scuola Palermo eravamo in questo scorrere senza sosta, eravamo presenti con il nostro bagaglio di 8 miliardi di tagli e 133000 posti di lavoro persi, non potevamo non esserci avendo sulle spalle il più grande licenziamento che la storia repubblicana ricordi. Eravamo lì ad urlare la nostra rabbia e la sofferenza di tutte quelle famiglie che dopo aver contribuito per anni al funzionamento della scuola italiana sono state ridotte in povertà. C'eravamo senza retorica e senza conformismo, con la certezza che Tremonti, Gelmini e Brunetta non sono tre incapaci inconsapevoli delle loro azioni, ma sono il baluardo a difesa degli interessi del capitalismo finanziario e dello strapotere delle banche, in una logica economica che mira a risolvere le crisi auto-prodotte precarizzando il mondo del lavoro, rendendo flessibile lo sfruttamento e creando una massa di lavoratori deboli e ricattabili, funzionali ai percorsi di regionalizzazione, aziendalizzazione e privatizzazione della scuola. Continueremo ad esserci anche nei giorni a venire, l'11 Marzo ha aperto un percorso di lotta chiaro capace di dire che alla sottrazione di diritti voluta dal piano  Marchionnne, alle politiche di distruzione della scuola pubblica e dell'università, all'impoverimento progressivo della classe operaia e della classe media, ai processi di precarizzazione del lavoro, al nuovo "patto sociale" con cui i sindacati concertativi svenderanno la dignità di chi lavora e produce, alla crisi che i lavoratori hanno già pagato,  bisogna rispondere con un solo grido: "adesso verremo a riprenderci tutto".

10.3.11

"Complici" di Berlusconi nella distruzione della scuola pubblica (Trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)"

Governo: Prodi; Pubblica istruzione: Fioroni (vice-ministro: Bastico); Sviluppo Economico: Bersani; Solidarietà Sociale: Ferrero; Infrastrutture: Di Pietro; Università: Mussi.


Art. 1, comma 605, lettera c:

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(…)
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

9.3.11

"Complici" di Berlusconi nella distruzione della scuola pubblica(integrazione diversamente abili)

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)
“Rapporto di un insegnante ogni due alunni diversamente abili e impossibilità di richiedere posti in deroga per i casi gravi”

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413 e comma 414 della legge 24 dicembre 2007 n. 244

Governo: Prodi; Pubblica istruzione: Fioroni(vice-ministro: Bastico); Sviluppo Economico: Bersani; Solidarietà Sociale: Ferrero; Infrastrutture: Di Pietro; Università Mussi;

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo` superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita` e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita` devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008 - 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3- bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonche´ la possibilita` " fino a: "particolarmente gravi,", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

7.3.11

"Complici" di Berlusconi nella distruzione della scuola pubblica!(parità scolastica)

Legge 10 Marzo 2000, n. 62
" Norme per la parità scolastica"

Governo: D'Alema; Sottosegretario: Dario Franceschini; Ministro Pubblica istruzione: Luigi Berlinguer; Ministro Trasporti: Pier Luigi Bersani

Art. 1.
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"Complici" di Berlusconi nella distruzione della scuola pubblica!(autonomia scolastica)

LEGGE BASSANINI (autonomia scolastica)
Governo: Prodi; Vicepresidente del Consiglio: Walter Veltroni; Ministro Pubblica istruzione: Luigi Berlinguer; Ministro industria: Pier Luigi Bersani

Legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.



4.3.11

sul 12 Marzo noi con L'Usb scuola Catania

L’elenco di manifestazioni pubbliche in difesa dell’istruzione si accrescerà il 12 marzo di una unità. Nella nostra città CPS (Coordinamento Precari Scuola), Coordinamento in difesa della scuola pubblica, singoli attivisti sindacali e colleghi precari e non sono pronti ancora una volta a scendere generosamente in piazza. Noi non ci saremo, pur condividendo l’indignazione per l’ennesimo attacco di Berlusconi alla scuola pubblica, che non è né il primo, né il più grave e che purtroppo supponiamo non sarà neanche l’ultimo. Crediamo che accodarsi supinamente ad una data scelta unilateralmente da un partito politico (il Pd) e supportata da uno spezzone di una organizzazione sindacale (la Cgil) renda più che mai evidente la necessità per il movimento della scuola di fare un salto di maturità politica. L’indignazione non basta più, ci vuole la capacità sindacale di organizzare il conflitto e condurre vertenze.
Come hanno scritto i nostri compagni di Palermo “solo adesso il PD, l'Unità e Repubblica indignati invitano tutti a scendere in piazza in difesa della scuola pubblica. Questo invito alla mobilitazione generale sarebbe dovuto partire quando la famigerata legge finanziaria 133 del 6 agosto 2008 (oggi siamo a MARZO 2011) ha tolto 8 miliardi di euro alla spesa pubblica scolastica (con tutte le conseguenze che ne sono derivate)?
Perchè quelli che oggi parlano a difesa della scuola pubblica non hanno detto nulla quando il Ministro Berlinguer nel 2000 istituzionalizzava le scuole paritarie (legge del 10 Marzo 2000)?
Perchè i grandi sindacati concertativi hanno organizzato un ridicolo sciopero della scuola il giorno dopo l'approvazione del decreto che reintroduceva il maestro unico?
Molti dei lavoratori che sabato 12 parteciperanno alla manifestazione queste cose le sanno, così come le sa chi almeno dal 16 ottobre va dicendo in giro della necessità di uno sciopero generale. A tutti ricordiamo che l’11 marzo l’USB, insieme con Unicobas, Slai-Cobas e Snater, ha indetto uno SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata. La controparte (Governo e Confindustria) deve capire che i lavoratori tutti insieme non intendono più pagare una crisi economica che non hanno generato. Vogliono far passare sotto silenzio il “PATTO SOCIALE” tra Governo, Confindustria, i collaborazionisti CISL, UIL, UGL e anche la CGIL che lo firma, se pur presa da timidi “dubbi”, mentre sogna la rinascita di una nuova sciagurata stagione di concertazione al ribasso. Un patto sociale, come nel resto d'Europa, necessario a “rientrare dal debito”.
Per l'Italia significa:
1. finanziarie di 45/50 miliardi l'anno, fino al 2013,
2. pensione a 67 anni per tutti (uomini e donne)
3. blocco di ogni automatismo che leghi lo stipendio all'inflazione.
I lavoratori della scuola non potranno partecipare allo sciopero generale dell’11 marzo, pochi giorni prima è già previsto un altro sciopero solo nel settore scuola e la legge 146/90 (non a caso detta “anti-sciopero”) ci impedisce di indire scioperi a breve distanza nello stesso comparto. L’USB ha cercato in tutti i modi di convincere i vertici del sindacato che ha indetto lo sciopero della scuola a convergere sulla data dello sciopero generale, ma non c’è riuscita: minoritarismo e settarismo hanno prevalso ancora.
I lavoratori della scuola potranno partecipare alla manifestazione nazionale di Roma collegata allo sciopero generale grazie ad un corso di formazione del personale della scuola (tutto), che dà diritto al permesso retribuito per l’intera giornata, organizzato dall'associazione Unicorno-L'Altrascuola iniseme a Unicobas, Usb e Slai Cobas, che si terrà a Roma.


1.3.11

Scuola USB: insegnanti, genitori e studenti scendano in piazza l'11/3

''Il presidente del Consiglio ed il ministro Gelmini hanno esplicitato cosa pensano della Scuola Pubblica, di cui sono i diretti responsabili: una scuola che a loro avviso 'non educa', 'non inculca' i valori della famiglia, la quale deve avere la possibilita' di scegliere la scuola privata. Ma la famiglia a cui fanno riferimento, quella che intende 'inculcare' principi e non educare alla libera scelta, vede gia' garantita questa possibilita'. Infatti tutti i governi, di tutti i colori, hanno assicurato finanziamenti diretti ed indiretti alle scuole private per almeno 1 miliardo l'anno''.
Lo evidenzia in una nota Usb che invita ''i lavoratori della scuola, ai quali la legge  n° 146/90 impedisce di scioperare, ad aderire alla manifestazione nazionale indetta il prossimo 11 marzo in occasione dello sciopero generale proclamato da Usb, Slai Cobas, Snater e Cib-Unicobas, ed a sostenere la giornata di mobilitatazione partecipando al momento di confronto e dibattito rappresentato dal convegno nazionale 'Regionalizzazione, contratti, professionalita' e rappresentanza sindacale: un intreccio perverso', organizzato a Roma dall'associazione Altrascuola presso l'ex cinema Volturno, ore 8.30/10.30 del 11 marzo''.
La privatizzazione della scuola, evidenzia ancora l'Unione sindacale di base, ''e' da tempo in atto con l'assalto delle Fondazioni Private, consentito da un decreto del Presidente del Consiglio Romano Prodi e da un decreto legge che porta il nome di Bersani. I sacrifici imposti alla scuola pubblica -150 mila posti tagliati, 8 miliardi di finanziamenti in meno - servono ora a pagare i debiti di banche e multinazionali, di corruttori ed evasori''.
L'Usb Scuola fa inoltre appello ''agli studenti ed ai genitori perche' aderiscano allo sciopero e alla manifestazione per rompere il silenzio, riaffermare la propria dignita' e difendere la scuola pubblica statale per i propri figli e per il futuro del Paese: la scuola di tutti, la propria scuola''.